Art. 11.
(Regolamento di attuazione e schemi delle convenzioni con gli intermediari).

      1. Le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge sono adottate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      2. Gli schemi delle convenzioni previste dall'articolo 2, comma 2, sono approvati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dal comma 1 del presente articolo.

 

Pag. 20